La declassificazione di parti di particelle non edificate, piantate a vite, dalla zona edificabile a favore di una zona viticola protetta, al fine di ridurre una zona edificabile sovradimensionata, è lecita se fondata sull’art. 15 cpv. 2 LPT e prevalgono interessi pubblici (ad es. tutela di un oggetto IFP).
La massima è una traduzione automatica della massima tedesca. Fa stato il testo integrale ufficiale del tribunale.
TF 1C_334/2024 del 11.03.2025 (Respinto)Ambito
Tipo di procedura
Bene protetto toccato
Disposizioni invocate
Dimensioni d'esame toccate
Decisioni sulla stessa questione
- BGer 1C_725/2025Un ordine di demolizione passato in giudicato per una stalla ristrutturata senza autorizzazione in zona agricola non può essere riesaminato se l’uso previsto (allevamento di pecore e rimessaggio) non è qualificato come necessario ai sensi dell’art. 16a cpv. 1 LPT e esistono alternative…
- BGer 1C_19/2025Per gli impianti di telefonia mobile situati in zona edificabile non è necessario dimostrare un bisogno, né un’ubicazione vincolata, né una ponderazione degli interessi approfondita con esame di siti alternativi, purché non siano interessati edifici protetti dall’ISOS. L’elettrosensibilità non giustifica misure che vadano oltre l’ORNI…
- BGer 1C_710/2025L’ampliamento di un impianto di telefonia mobile esistente situato fuori dalla zona edificabile è considerato vincolato al sito ai sensi dell’art. 24bis cpv. 3 LPT, e l’istanza precedente non ha violato il diritto federale ammettendo la relativa ubicazione vincolata e rilevando che non vi sono interessi preponderanti contrari.
- BGer 1C_743/2025La garanzia della situazione acquisita ai sensi dell’art. 24c LPT presuppone che gli edifici siano stati costruiti legalmente prima del 1° luglio 1972. Le affermazioni non comprovate sulla data di costruzione non sono sufficienti, neanche in caso di alleggerimento dell’onere della prova.
- BGer 1C_264/2026Il ricorso contro una decisione interlocutoria sull’effetto sospensivo è divenuto privo di oggetto, poiché la procedura dell’istanza precedente è stata conclusa. Non vi è un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
- BGer 1C_266/2026Il ricorso contro il diniego dell’effetto sospensivo deve essere cancellato per mancanza di oggetto, poiché la procedura dell’istanza precedente è stata conclusa. Non vi è un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Altre decisioni in merito
La massima è una sintesi propria, redatta con l'ausilio dell'IA, del testo integrale ufficiale (stato al 01.10.2026) e non ne sostituisce la lettura. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.