Decisione del 19.09.2018 · Cantone BE

TF 1C_233/2017

Respinto

Le licenze edilizie a posteriori per costruzioni al di fuori della zona edificabile devono essere negate se vi si oppongono interessi pubblici prevalenti (in particolare la tutela dei monumenti) o se non sono soddisfatte le condizioni dell'art. 34 cpv. 3 e 4 OPT. Un'ordinanza di ripristino è proporzionata se il committente non ha agito in buona fede…

La massima è una traduzione automatica della massima tedesca. Fa stato il testo integrale ufficiale del tribunale.

TF 1C_233/2017 del 19.09.2018 (Respinto)
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Decisioni sulla stessa questione

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  2. BGer 1C_710/202517.08.2026 · RespintoL’ampliamento di un impianto di telefonia mobile esistente situato fuori dalla zona edificabile è considerato vincolato al sito ai sensi dell’art. 24bis cpv. 3 LPT, e l’istanza precedente non ha violato il diritto federale ammettendo la relativa ubicazione vincolata e rilevando che non vi sono interessi preponderanti contrari.
  3. BGer 1C_186/202504.08.2026 · Parzialmente accoltoUna decisione di esecuzione relativa a una licenza edilizia passata in giudicato deve rispettare il principio della buona fede; se le autorità hanno precedentemente segnalato possibili modifiche al progetto, il committente deve avere la possibilità di presentare una domanda di modifica del progetto.
  4. BGer 1C_743/202528.07.2026 · RespintoLa garanzia della situazione acquisita ai sensi dell’art. 24c LPT presuppone che gli edifici siano stati costruiti legalmente prima del 1° luglio 1972. Le affermazioni non comprovate sulla data di costruzione non sono sufficienti, neanche in caso di alleggerimento dell’onere della prova.
  5. BGer 1C_603/202507.07.2026 · RespintoLa trasformazione di un impianto di telefonia mobile esistente fuori dalla zona edificabile è considerata un’ubicazione vincolata ai sensi dell’art. 24bis cpv. 3 LPT se l’adeguamento entra in vigore durante la procedura ed è più favorevole alla richiedente. I valori limite di immissione e di impianto dell’OIN sono conformi al diritto.
  6. BGer 1C_275/202529.06.2026 · RespintoUna misura di tutela del patrimonio ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPT costituisce un’espropriazione materiale solo se le possibilità di utilizzo residue del terreno non sono più conformi alla sua destinazione né economicamente sostenibili. Occorre procedere a una valutazione complessiva della particella, e non a una valutazione separata dei singoli edifici.

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La massima è una sintesi propria, redatta con l'ausilio dell'IA, del testo integrale ufficiale (stato al 01.10.2026) e non ne sostituisce la lettura. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.