Un edificio annesso con una superficie di 169,28 m² e un volume di 578,95 m³ non può essere qualificato come costruzione accessoria privilegiata ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LG Flims, poiché le sue dimensioni non permettono di considerarlo come una parte di edificio di natura subordinata che si manifesti solo in modo minimo verso l'esterno.
La massima è una traduzione automatica della massima tedesca. Fa stato il testo integrale ufficiale del tribunale.
TF 1C_232/2023 del 29.01.2024 (Respinto)Tipo di procedura
Bene protetto toccato
Disposizioni invocate
Decisioni sulla stessa questione
- BGer 1C_325/2024I Comuni confinanti sono legittimati a ricorrere se sono interessati da un progetto edilizio nell’esercizio di compiti pubblici specifici o nella tutela di un interesse pubblico rilevante (ad es. protezione della popolazione dalle immissioni sonore notturne), anche se la maggior parte della popolazione non è direttamente interessata.
- BGer 1C_501/2025La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile in zona edificabile è legittima se il rispetto dei valori limite di impianto (VLI) dell’ORNI è garantito da misure di schermatura successive e sono soddisfatte le esigenze in materia di immissioni. L’aggiunta successiva di condizioni alla licenza è ammissibile per carenze minori e sanabili…
- BGer 1C_235/2026Una licenza edilizia può essere considerata completata solo quando sono adempiute tutte le condizioni accessorie necessarie per il rilascio del cantiere, anche se queste sono di natura tecnica. La valutazione della sicurezza stradale di un accesso è soggetta a un ampio margine di discrezionalità cantonale.
- BGer 1C_436/2025Una decisione preliminare in materia edilizia con effetti nei confronti dei terzi concernente il terreno determinante è impugnabile come decisione intermedia ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF se vi è un pregiudizio irreparabile e il ricorso serve la certezza del diritto e la trasparenza. La determinazione del terreno determinante non è legata a un progetto e richiede…
- BGer 1C_264/2026Il ricorso contro una decisione interlocutoria sull’effetto sospensivo è divenuto privo di oggetto, poiché la procedura dell’istanza precedente è stata conclusa. Non vi è un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
- BGer 1C_266/2026Il ricorso contro il diniego dell’effetto sospensivo deve essere cancellato per mancanza di oggetto, poiché la procedura dell’istanza precedente è stata conclusa. Non vi è un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Altre decisioni in merito
La massima è una sintesi propria, redatta con l'ausilio dell'IA, del testo integrale ufficiale (stato al 01.10.2026) e non ne sostituisce la lettura. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.