Decisioni su art. 34 cpv. 2 Cost.
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_343/2022Le spiegazioni delle autorità per una votazione devono essere oggettive, trasparenti e proporzionate, ma non devono avere carattere di propaganda. Una votazione è annullata solo se i difetti hanno potuto influenzare il risultato.
- TF 1C_468/2021La libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.) non è violata se un eventuale utilizzo futuro (in questo caso, uso scolastico) non è disciplinato in modo vincolante nel piano di quartiere e il voto non è stato influenzato in modo determinante.
- TF 1C_473/2021La libertà di voto ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 Cost. non è violata se le spiegazioni di voto forniscono un’immagine completa dell’oggetto e non presentano carenze significative che abbiano potuto influenzare il risultato.
- TF 1C_374/2020La libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.) richiede un’informazione obiettiva, oggettiva e completa dei cittadini aventi diritto di voto, ma è sufficiente che i documenti essenziali siano accessibili e che la discussione in assemblea permetta una libera formazione della volontà.
- TF 1C_100/2019Il carattere vincolante per le autorità di una visione diretta cantonale (qui § 9 PBG/SO) non può essere dedotto dal diritto federale in materia di pianificazione del territorio. Le violazioni del diritto di voto sono rilevanti solo in caso di informazione errata, fuorviante o incompleta dei cittadini.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.