Decisioni su art. 22 LPT
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_60/2025Il rilascio di una licenza edilizia presuppone che l’accesso al fondo sia sufficiente per l’utilizzazione prevista (art. 19 e 22 LPT). La valutazione della sufficienza dell’accesso compete principalmente alle autorità cantonali, il Tribunale federale controllando solo l’arbitrio.
- TF 1C_388/2024La licenza edilizia verifica unicamente la conformità al diritto pubblico; i diritti di disposizione di natura civile sul fondo non sono rilevanti per il suo rilascio e devono, se del caso, essere fatti valere dinanzi al tribunale civile.
- TF 1C_393/2024L’autorità competente per il rilascio della licenza edilizia non verifica la legittimazione civile a disporre del fondo, ma unicamente la conformità del progetto al diritto pubblico. Gli ostacoli di diritto civile, come la mancanza di legittimazione a disporre, devono essere fatti valere dinanzi al tribunale civile.
- TF 1C_626/2020La ricostruzione di un’abitazione secondaria ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LASec non richiede la conservazione dell’identità esterna dell’edificio, ma solo il rispetto della superficie principale esistente e il mantenimento fondamentale dell’ubicazione.
- TF 1C_4/2015Per le costruzioni in zona agricola devono essere adempiute le condizioni di cui all’art. 16a LPT e all’art. 34 cpv. 4 OPT, in particolare la necessità dell’impianto, la sostenibilità a lungo termine dell’azienda e la ponderazione degli interessi contrastanti. La mancanza di norme cantonali o comunali sulle distanze in zona agricola giustifica…
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.