Decisioni su art. 22 cpv. 2 LPN
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- TF 1C_448/2011Gli interessi legati alla conservazione della vegetazione riparia protetta (art. 21 e 22 LPN) e degli habitat acquatici prevalgono sugli interessi privati connessi all'ampliamento di un porto turistico, poiché non sono adempiute le condizioni per un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPN.
- TF 1A.30/2006La rimozione della vegetazione riparia per un porto turistico è ammissibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LPN solo per interventi espressamente consentiti dalla legislazione sugli impianti idraulici o sulla protezione delle acque. Poiché il progetto non riguarda né la protezione dalle piene né l’utilizzo della forza idraulica, un’autorizzazione eccezionale è esclusa.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.