Disposizione · 2 decisioni

art. 22 cpv. 2 LPN

2 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
2
Accolti (in tutto o in parte)
50 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 22 cpv. 2 LPN

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_448/201105.07.2012 · RespintoGli interessi legati alla conservazione della vegetazione riparia protetta (art. 21 e 22 LPN) e degli habitat acquatici prevalgono sugli interessi privati connessi all'ampliamento di un porto turistico, poiché non sono adempiute le condizioni per un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPN.
  2. TF 1A.30/200610.10.2006 · AccoltoLa rimozione della vegetazione riparia per un porto turistico è ammissibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LPN solo per interventi espressamente consentiti dalla legislazione sugli impianti idraulici o sulla protezione delle acque. Poiché il progetto non riguarda né la protezione dalle piene né l’utilizzo della forza idraulica, un’autorizzazione eccezionale è esclusa.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.