Disposizione · 3 decisioni

art. 17 cpv. 2 LPT

3 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

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Decisioni su art. 17 cpv. 2 LPT

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_275/202529.06.2026 · RespintoUna misura di tutela del patrimonio ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPT costituisce un’espropriazione materiale solo se le possibilità di utilizzo residue del terreno non sono più conformi alla sua destinazione né economicamente sostenibili. Occorre procedere a una valutazione complessiva della particella, e non a una valutazione separata dei singoli edifici.
  2. TF 1C_376/202013.09.2021 · RespintoLa sovrapposizione di una zona edificabile con una zona cantonale di protezione della natura ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LPT non comporta automaticamente la deroga alle norme della zona edificabile né l’applicazione delle distanze di confine di zona secondo il diritto cantonale. L’istanza precedente non agisce in modo arbitrario interpretando la zona di protezione come sovrapposta, ma non sostitutiva.
  3. TF 1C_509/201804.03.2019 · RespintoL’iscrizione di un oggetto nell’inventario dei monumenti può offrire una protezione sufficiente, cosicché un’ulteriore assegnazione a una zona di protezione dell’immagine urbana e rurale non è oggettivamente giustificata. Una zona di protezione si addice principalmente a zone che superano i confini delle particelle, e non a singoli oggetti.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.