Decisioni su art. 1 LTC
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_248/2024L'ubicazione vincolata relativa di un impianto di telefonia mobile in zona agricola ai sensi dell'art. 24 LPT deve essere ammessa se serve principalmente all'approvvigionamento di zone non edificabili, non comporta un cambiamento di destinazione rilevante e non causa un onere aggiuntivo per l'immagine del paese e del paesaggio.
- TF 1C_547/2022La disposizione comunale che richiede una prova oggettiva del fabbisogno per gli impianti di telefonia mobile viola la legislazione sulle telecomunicazioni, in quanto limita in modo illecito la concorrenza tra gli operatori. Altre obbligazioni di prova (utilizzo comune, tutela del paesaggio) sono ammissibili se interpretate in conformità al diritto federale.
- TF 1C_41/2023Un divieto generale per il Comune di stipulare contratti per siti di telefonia mobile su terreni comunali con una clausola di distanza minima non è di per sé contrario al diritto federale, purché non impedisca o non renda eccessivamente difficoltoso il mandato di fornitura degli operatori di telefonia mobile e resti aperta la possibilità di esproprio ai sensi dell’art. 36 LTF.
- TF 1C_703/2020La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile su un fondo residenziale di proprietà del Cantone di Basilea Città è conforme al diritto federale se rispetta le prescrizioni della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (§ 19c LPAmb/BS) e le disposizioni federali di protezione (LPN, OPI) e non ledere in modo illecito il sito costruito protetto.
- TF 1C_451/2017Un modello comunale a cascata per gli impianti di telefonia mobile non può invertire il principio federale di separazione tra zone edificabili e non edificabili. Le restrizioni per gli impianti di telefonia mobile in zone residenziali o miste sono ammissibili, a condizione che impediscano le immissioni ideali e possano essere interpretate in conformità al diritto federale.
- TF 1C_472/2009Un divieto generale e totale di costruire impianti di telefonia mobile in tutte le zone edificabili di un comune per un periodo fino a cinque anni è sproporzionato e incompatibile con la legislazione sulle telecomunicazioni.
- TF 1P.68/2007Il Comune può influenzare la scelta dell'ubicazione degli impianti di telefonia mobile con mezzi di pianificazione del territorio, a condizione che le misure rispettino i limiti imposti dal diritto federale (in particolare ONI, LRT) e siano appropriate dal punto di vista pianificatorio. Un divieto isolato in piccole parti della zona edificabile è inappropriato e pertanto illecito.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.