Decisioni su n. 63 allegato 1 ORNI
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_455/2025L’impianto sportivo Seefeld a Sarnen non è un luogo con uso sensibile (LUS) ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OIN. Per gli impianti radio adattivi, l’indicazione del funzionamento adattivo e del numero di sotto-reti nella scheda dati del sito è sufficiente per determinare il fattore di correzione ai sensi del n. 63 dell’allegato 1 OIN.
- TF 1C_379/2025Una scheda dati del sito per impianti di telefonia mobile con antenne adattative soddisfa i requisiti dell'OTES se indica il funzionamento adattativo e il numero di sottoarray; l'indicazione del fattore di correzione o della potenza di trasmissione massima non è necessaria.
- TF 1C_413/2025L'applicazione di fattori di correzione agli impianti di telefonia mobile adattativi conformemente al n. 63 dell'allegato 1 dell'OTES è conforme al diritto federale, a condizione che i valori limite di impianto siano rispettati su una media di 6 minuti. Le indicazioni nella scheda dati del sito corrispondono ai requisiti del diritto federale.
- TF 1C_438/2025A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’ampliamento di un impianto di telefonia mobile esistente fuori dalla zona edificabile è considerato per legge come vincolato all’ubicazione ai sensi dell’art. 24bis cpv. 3 LPT. I requisiti relativi alla scheda dati del sito e ai diagrammi delle antenne secondo l’ORNI sono disciplinati in modo esaustivo dal diritto federale; prescrizioni cantonali aggiuntive non sono ammissibili.
- TF 1C_539/2024L’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile con antenne adattive in zona industriale è conforme al diritto federale se sono rispettati i valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI e se i sistemi di limitazione automatica della potenza nonché i sistemi di assicurazione della qualità rispondono ai requisiti. Una ponderazione degli interessi non è necessaria per gli impianti di telefonia mobile…
- TF 1C_640/2023La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile è lecita se il rispetto del valore limite di impianto nei luoghi ad uso sensibile (OMEN) è garantito conformemente all’ORNI e alle raccomandazioni di esecuzione dell’UFAM. Il fattore di correzione per le antenne adattive è compatibile con la LPAmb.
- TF 1C_279/2023Le disposizioni relative agli impianti di telefonia mobile adattivi al n. 63 dell'allegato 1 dell'ORNI (fattore di correzione, media su 6 minuti) sono conformi al principio di proporzionalità e non violano né il principio di precauzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) né altre disposizioni federali. Il sistema di assicurazione qualità esistente è idoneo a garantire il controllo.
- TF DTF 151 II 593L'applicazione di un fattore di correzione alla potenza massima di emissione e la media della potenza di emissione rilevante su 6 minuti per le antenne di telefonia mobile adattive è compatibile con il principio di precauzione in materia ambientale (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Il sistema di assicurazione qualità esistente è idoneo a garantire un funzionamento conforme all'autorizzazione…
- TF 1C_307/2023La regolamentazione del fattore di correzione per le antenne adattative di telefonia mobile al n. 63 cpv. 2 e 3 dell'allegato 1 OET è conforme al principio di proporzionalità e compatibile con il principio di precauzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb). La licenza edilizia per l'ampliamento di un impianto di telefonia mobile con antenne adattative è legittima.
- TF 1C_5/2022L’approccio del caso peggiore per gli impianti di telefonia mobile adattivi secondo l’ORNI serve alla protezione dalle radiazioni ed è legittimo. I sistemi di assicurazione qualità dei gestori sono in linea di principio idonei a garantire il rispetto dei valori limite.
- TF 1C_196/2022I valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI sono conformi alla legge e alla Costituzione. I metodi di misurazione per gli impianti di telefonia mobile adattivi secondo il rapporto del METAS sono idonei e i sistemi di assicurazione qualità sono considerati in linea di principio funzionanti.
- TF 1C_45/2022L’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile con antenne adattive secondo lo scenario del «caso peggiore» è compatibile con l’ORNI. I valori limite dell’ORNI sono conformi alla legge e alla Costituzione e non violano il principio di precauzione.
- TF 1C_542/2021I valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI sono conformi al diritto federale. Le misurazioni di accettazione per le antenne di telefonia mobile adattive sono possibili sulla base dei rapporti tecnici del METAS e delle spiegazioni dell’UFAM. I sistemi di assicurazione qualità delle operatrici di telefonia mobile possono garantire in modo sufficiente il rispetto dei valori limite.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.