Decisioni su art. 5 cpv. 1bis LPT
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_233/2021L’art. 5 cpv. 1 LPT richiede ai Cantoni di prevedere, con disposizioni legislative, anche in caso di riclassificazione o di sopraelevazione di zone, un adeguato compenso per i vantaggi significativi derivanti dalla pianificazione. Una rinuncia alle contribuzioni per plusvalore in caso di riclassificazione o sopraelevazione di zone è contraria al diritto federale.
- TF DTF 147 I 225Il mandato generale di legislazione dell’art. 5 cpv. 1 LPT mantiene il suo carattere vincolante anche dopo la revisione del 2012 e richiede un equilibrio adeguato anche per i vantaggi considerevoli derivanti da riclassificazioni o sopraclassificazioni. Un divieto cantonale di riscuotere contributi aggiuntivi per la plusvalenza è contrario al diritto federale se non permette ai Comuni di…
- TF 1C_245/2019Il divieto cantonale di prelevare plusvalori superiori al 20 % prescritto dal diritto federale in caso di nuove destinazioni a zona edificabile, nonché una franchigia di CHF 50'000.-- per il plusvalore, sono incompatibili con l’art. 5 LPT, poiché non consentono ai Comuni di adempiere al mandato legislativo federale di un’indennità appropriata…
- TF 1C_216/2019La ponderazione degli interessi tra la sovranità cantonale di coordinamento e l’autonomia comunale di pianificazione richiede basi solide per le prescrizioni del piano regolatore. La mancanza di chiarimenti su fabbisogno, economicità o basi legali giustifica la soppressione o l’adattamento di progetti senza ledere l’autonomia comunale.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.