Decisioni su art. 35 LTC
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- TF 1C_416/2022L’obbligo di autorizzazione per costruzioni e impianti ai sensi dell’art. 22 LPT non è escluso dall’art. 35 LTC. Per lo spostamento di linee di telecomunicazione al di fuori della zona edificabile sono necessarie, oltre all’autorizzazione ai sensi dell’art. 35 LTC, anche le licenze edilizie cantonali.
- TF DTF 150 II 489Le linee di telecomunicazione posate nel suolo al di fuori delle zone edificabili e nello spazio riservato alle acque di un fiume sono impianti soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT. L’art. 35 LTC disciplina unicamente l’autorizzazione per l’uso speciale del suolo nel demanio pubblico e non esclude le ulteriori licenze edilizie ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.