Decisioni su art. 3 cpv. 9 ORNI
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_379/2025Una scheda dati del sito per impianti di telefonia mobile con antenne adattative soddisfa i requisiti dell'OTES se indica il funzionamento adattativo e il numero di sottoarray; l'indicazione del fattore di correzione o della potenza di trasmissione massima non è necessaria.
- TF 1C_539/2024L’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile con antenne adattive in zona industriale è conforme al diritto federale se sono rispettati i valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI e se i sistemi di limitazione automatica della potenza nonché i sistemi di assicurazione della qualità rispondono ai requisiti. Una ponderazione degli interessi non è necessaria per gli impianti di telefonia mobile…
- TF 1C_24/2023I valori limite di immissione e di impianto dell’O-NI sono conformi al diritto federale e soddisfano il principio di precauzione. L’applicazione di un fattore di correzione KAA per gli impianti di telefonia mobile adattivi richiede una licenza edilizia ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPT.
- TF 1C_19/2022La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile in una zona residenziale è legittima se l’inquadramento è ammesso secondo il diritto cantonale e le potenze di emissione rispettano i valori limite dell’ORNI. Non è richiesta una prova del bisogno né potenze di emissione minime.
- TF 1C_251/2022La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile nella zona residenziale e produttiva è legittima se sono rispettati i valori limite di impianto dell’ORNI, la conformità alla destinazione è data e il sistema di assicurazione qualità controlla in modo sufficiente il rispetto dei valori limite. Una pianificazione globale a livello nazionale per gli impianti di telefonia mobile non è un presupposto per…
- TF 1C_527/2021I valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI sono conformi alla legge e alla Costituzione. Le misurazioni di accettazione per gli impianti di telefonia mobile adattivi sono eseguibili secondo la metodologia di misurazione attuale del METAS e dell’UFAM, e i sistemi di gestione della qualità degli operatori di telefonia mobile possono garantire in modo sufficiente il rispetto dei valori limite.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.