Decisioni su art. 3 cpv. 3 ORNI
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_501/2025La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile in zona edificabile è legittima se il rispetto dei valori limite di impianto (VLI) dell’ORNI è garantito da misure di schermatura successive e sono soddisfatte le esigenze in materia di immissioni. L’aggiunta successiva di condizioni alla licenza è ammissibile per carenze minori e sanabili…
- TF 1C_455/2025L’impianto sportivo Seefeld a Sarnen non è un luogo con uso sensibile (LUS) ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OIN. Per gli impianti radio adattivi, l’indicazione del funzionamento adattivo e del numero di sotto-reti nella scheda dati del sito è sufficiente per determinare il fattore di correzione ai sensi del n. 63 dell’allegato 1 OIN.
- TF 1C_392/2023L'ubicazione vincolata relativa di un impianto di telefonia mobile al di fuori della zona edificabile deve essere riconosciuta se motivi tecnici di radiodiffusione e l'infrastruttura esistente rendono un sito in zona non edificabile notevolmente più vantaggioso rispetto a una zona edificabile e non vi sono interessi pubblici preponderanti contrari.
- TF 1C_598/2024Gli impianti di telefonia mobile all'interno delle zone edificabili sono in linea di principio conformi alla zona, a condizione che abbiano un rapporto funzionale diretto con il sito e coprano terreni in zona edificabile. La scelta del sito spetta agli operatori di telefonia mobile, purché siano rispettati i valori limite e le prescrizioni edilizie.
- TF 1C_640/2023La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile è lecita se il rispetto del valore limite di impianto nei luoghi ad uso sensibile (OMEN) è garantito conformemente all’ORNI e alle raccomandazioni di esecuzione dell’UFAM. Il fattore di correzione per le antenne adattive è compatibile con la LPAmb.
- TF 1C_176/2022I valori limite di immissione e di impianto dell'ORNI vigenti sono conformi al diritto federale. Lo scenario del «caso peggiore» per l'autorizzazione di impianti di telefonia mobile adattativi serve alla protezione dalle radiazioni ed è conforme al diritto. I sistemi di assicurazione qualità e i metodi di misurazione per gli impianti 5G sono idonei.
- TF 1C_311/2022La prognosi calcolata dell'esposizione alle radiazioni di un impianto di telefonia mobile secondo l'ONIR e le raccomandazioni di esecuzione è determinante per la licenza edilizia. Le semplificazioni nella misurazione delle distanze (ad es. centro del palo invece della posizione delle antenne) sono ammissibili se hanno solo un'influenza minima sul risultato e possono essere…
- TF 1C_643/2015Il Tribunale federale conferma che i reclami concernenti il superamento dei valori limite NIS presentati tardivamente nella procedura cantonale non devono più essere presi in considerazione se non sono stati avanzati in modo sostanziale tempestivamente. L’ordinanza di misure di collaudo come onere aggiuntivo è sufficiente per rispettare l’obbligo di precauzione ai sensi dell’art. 11…
- TF 1P.68/2007Il Comune può influenzare la scelta dell'ubicazione degli impianti di telefonia mobile con mezzi di pianificazione del territorio, a condizione che le misure rispettino i limiti imposti dal diritto federale (in particolare ONI, LRT) e siano appropriate dal punto di vista pianificatorio. Un divieto isolato in piccole parti della zona edificabile è inappropriato e pertanto illecito.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.