Disposizione · 5 decisioni

art. 24 cpv. 1 lett. b LPT

5 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
5
Accolti (in tutto o in parte)
20 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 24 cpv. 1 lett. b LPT

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_603/202507.07.2026 · RespintoLa trasformazione di un impianto di telefonia mobile esistente fuori dalla zona edificabile è considerata un’ubicazione vincolata ai sensi dell’art. 24bis cpv. 3 LPT se l’adeguamento entra in vigore durante la procedura ed è più favorevole alla richiedente. I valori limite di immissione e di impianto dell’OIN sono conformi al diritto.
  2. TF 1A.250/199918.05.2000 · RespintoNella ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, gli interessi di protezione delle acque (protezione di una falda freatica già inquinata) prevalgono sull’interesse economico privato all’estrazione di ghiaia e sull’interesse pubblico all’approvvigionamento regionale di ghiaia.
  3. TF DTF 118 IB 1711.02.1992 · Parzialmente accoltoL’ubicazione vincolata di un allevamento di ingrasso di suini in zona agricola deve essere ammessa quando il progetto non può essere realizzato in una zona edificabile della regione e una revisione del piano di zona sarebbe poco opportuna. La ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT comprende anche aspetti legati alla tutela degli animali.
  4. TF DTF 117 IB 37918.09.1991 · RespintoLe costruzioni per l’ingrasso di suini in gran parte indipendenti dal suolo possono essere soggette a ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), e le prescrizioni di distanza minima in materia di tutela dell’ambiente (art. 3 OAR) devono essere considerate nell’ambito della ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
  5. TF DTF 117 IB 2806.03.1991 · RespintoLa ponderazione degli interessi in materia di pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT deve essere coordinata materialmente con le disposizioni di diritto ambientale, in particolare il principio di precauzione ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LPAmb. Nei casi di scarsa entità con un’esposizione minima alle radiazioni, non sono necessarie ulteriori misure precauzionali.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.