Disposizione · 3 decisioni

art. 22 cpv. 2 lett. b LPT

3 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
3
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0 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 22 cpv. 2 lett. b LPT

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_287/202226.10.2023 · RespintoL’istanza cantonale ha correttamente approvato la variante del piano di utilizzazione (trasformazione di un tratto di strada in strada di servizio e adattamento della norma NAPR) poiché rispetta i principi di pianificazione e non vi è una ponderazione arbitraria degli interessi.
  2. TF 1C_416/202130.06.2022 · RespintoLa semplice non classificazione di un terreno come zona edificabile (assenza di destinazione a zona edificabile) non costituisce un’espropriazione materiale e non fonda un diritto all’indennizzo, anche se il terreno era precedentemente situato in una zona edificabile. Un indennizzo è ipotizzabile solo eccezionalmente in presenza di condizioni particolari.
  3. TF 1C_40/201908.04.2019 · RespintoUna licenza edilizia presuppone, ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, che l'accesso al fondo sia sufficiente e giuridicamente garantito per l'utilizzazione prevista. In mancanza di una garanzia pianificatoria dell'accesso, la licenza deve essere negata.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.