Decisioni su art. 21 LPN
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_654/2021La ponderazione degli interessi tra l’uso ricreativo e la tutela delle acque, della natura e del paesaggio richiede un esame dettagliato dell’ubicazione vincolata, del pregiudizio alla vegetazione riparia e agli obiettivi di tutela ISOS, nonché una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti.
- TF 1C_448/2011Gli interessi legati alla conservazione della vegetazione riparia protetta (art. 21 e 22 LPN) e degli habitat acquatici prevalgono sugli interessi privati connessi all'ampliamento di un porto turistico, poiché non sono adempiute le condizioni per un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPN.
- TF 1A.30/2006La rimozione della vegetazione riparia per un porto turistico è ammissibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LPN solo per interventi espressamente consentiti dalla legislazione sugli impianti idraulici o sulla protezione delle acque. Poiché il progetto non riguarda né la protezione dalle piene né l’utilizzo della forza idraulica, un’autorizzazione eccezionale è esclusa.
- TF DTF 118 IB 485La tutela dell’habitat del martin pescatore, biotopo di importanza regionale, prevale sugli interessi legati a un utilizzo edificatorio, poiché non sono possibili biotopi sostitutivi e il mandato di protezione della LPN ha la priorità.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.