Disposizione · 2 decisioni

art. 20 cpv. 5 LaLAT

2 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
2
Accolti (in tutto o in parte)
100 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 20 cpv. 5 LaLAT

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  1. TF DTF 150 II 4801.01.2024 · AccoltoLa delimitazione concreta di una zona agricola speciale ai sensi dell’art. 16a cpv. 3 LPT deve avvenire tramite il piano di utilizzazione (nel Cantone di Ginevra: piano localizzato agricolo); una semplice indicazione nel piano regolatore cantonale non è sufficiente.
  2. TF 1C_526/202220.11.2023 · AccoltoUn progetto edilizio in zona agricola che supera il quadro dello sviluppo interno (art. 16a cpv. 2 LPT) può essere autorizzato solo se si trova in una zona appositamente destinata a tale scopo, definita da un piano di utilizzazione (ad es. PLA). Una semplice destinazione nel piano regolatore cantonale non è sufficiente.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.