Disposizione · 4 decisioni

art. 18b LPN

4 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
4
Accolti (in tutto o in parte)
50 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 18b LPN

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_230/202207.09.2023 · AccoltoIn caso di successiva istituzione di una zona riservata durante la procedura di ricorso, è necessaria una ponderazione degli interessi tra gli interessi privati di costruzione e gli interessi pubblici di pianificazione (in particolare la protezione di un oggetto ISOS). Un obbligo di autorizzazione generale senza questa ponderazione viola il diritto federale (art. 27 LPT).
  2. TF 1C_126/202015.02.2021 · AccoltoLa licenza edilizia per un edificio residenziale su una particella con un biotopo di importanza regionale in zona edificabile viola l’art. 18 cpv. 1ter LPN, poiché le misure per la conservazione, il ripristino o la compensazione del biotopo sono insufficienti. È necessario un compromesso tra l’interesse costruttivo e la tutela del biotopo.
  3. TF 1C_653/201915.12.2020 · RespintoLa siepe nella zona edificabile non è automaticamente protetta dal diritto cantonale (art. 39 cpv. 1 LPNP/JU), ma deve essere valutata nell’ambito della pianificazione comunale. La ponderazione degli interessi (art. 18 LPN, art. 14 OPN) da parte dell’istanza cantonale deve essere effettuata tenendo conto delle circostanze locali e delle prescrizioni cantonali…
  4. TF 1C_98/201807.03.2019 · RespintoL’autorità di pianificazione può designare una zona di protezione della natura anche se lo stato attuale dell’area è degradato, a condizione che esista il potenziale per il ripristino dei valori naturali. La ponderazione degli interessi deve tenere conto di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.