Disposizione · 5 decisioni

art. 18 cpv. 1ter LPN

5 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
5
Accolti (in tutto o in parte)
80 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 18 cpv. 1ter LPN

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_500/202303.12.2025 · Parzialmente accoltoUna decisione cantonale di pianificazione e autorizzazione per un parco eolico è legittima se si basa su una base sufficiente in materia di pianificazione del territorio, se lo studio di impatto ambientale (SIA) tiene conto di tutte le varianti e degli scenari peggiori rilevanti e se la ponderazione degli interessi è effettuata correttamente. La scelta del sito concreto…
  2. TF 1C_552/202310.02.2025 · Parzialmente accoltoIl Tribunale federale annulla la decisione cantonale e rinvia la causa per accertare se esiste un biotopo degno di protezione sulla particella interessata e per procedere a una ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter LPN. La ponderazione deve in particolare tenere conto della necessità di proteggere il biotopo e delle misure per…
  3. TF 1C_340/202428.11.2024 · InammissibileLa licenza edilizia deve essere coordinata con la procedura di ripristino integrale preventivo di un elemento naturale protetto (siepe/bosco), poiché il ripristino deve essere effettuato senza indugio e nello stato originario ai sensi dell’art. 18 cpv. 1ter LPN.
  4. TF 1C_182/202220.10.2023 · Parzialmente accoltoUn controllo del PGA nell’ambito di una licenza edilizia è ammissibile solo in caso di modifica sensibile delle circostanze ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 LPT. Per la protezione dei biotopi in zona edificabile, la ponderazione degli interessi deve avvenire nel procedimento di licenza edilizia, e le misure di compensazione devono essere precisate nell’autorizzazione.
  5. TF 1C_126/202015.02.2021 · AccoltoLa licenza edilizia per un edificio residenziale su una particella con un biotopo di importanza regionale in zona edificabile viola l’art. 18 cpv. 1ter LPN, poiché le misure per la conservazione, il ripristino o la compensazione del biotopo sono insufficienti. È necessario un compromesso tra l’interesse costruttivo e la tutela del biotopo.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.