Decisioni su art. 16a LPT
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_374/2024Le costruzioni situate fuori dalla zona edificabile e destinate a un’agricoltura puramente hobbistica non sono conformi alla destinazione della zona e devono essere rimosse, anche se sono facilmente smontabili. Il principio di separazione tra zone edificabili e non edificabili prevale.
- TF 1C_598/2022Un edificio costruito senza autorizzazione in zona boschiva deve essere demolito, anche se non vi sono differenze sostanziali rispetto a un’ipotetica autorizzazione, poiché l’interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni in materia di pianificazione del territorio (separazione tra zone edificabili e non edificabili) prevale.
- TF 1C_4/2015Per le costruzioni in zona agricola devono essere adempiute le condizioni di cui all’art. 16a LPT e all’art. 34 cpv. 4 OPT, in particolare la necessità dell’impianto, la sostenibilità a lungo termine dell’azienda e la ponderazione degli interessi contrastanti. La mancanza di norme cantonali o comunali sulle distanze in zona agricola giustifica…
- TF 1C_298/2016Una casetta da giardino in zona agricola non è ammissibile senza licenza, anche se costruita in sostituzione di un impianto presumibilmente esistente prima del 1979. Motivi di comodità non giustificano un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 24 LPT.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.