Decisioni su art. 52a OPT
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF DTF 145 II 18La creazione di nuove zone edificabili durante il periodo transitorio ai sensi dell’art. 38a LPT deve soddisfare i rigorosi requisiti dell’art. 52a cpv. 2 OPT; inoltre, occorre dimostrare il fabbisogno ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 e 4 lett. b LPT e rispettare il principio di densificazione dell’insediamento verso l’interno. L’utilizzo di superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) richiede…
- TF DTF 143 II 588Una zona agricola speciale ai sensi dell'art. 16a cpv. 3 LPT può essere destinata solo se il Cantone definisce i requisiti in modo generale nel piano regolatore o per legge. In mancanza di tale base, la zona è illecita. Inoltre, le utilizzazioni previste devono servire all'esercizio agricolo.
- TF 1C_197/2015Le destinazioni a zona edificabile che non sono passate in giudicato dopo il 1° maggio 2014 sono soggette al moratorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT e devono essere compensate, a meno che non ricorra un'eccezione ai sensi dell'art. 52a OPT.
- TF 1C_234/2014La ponderazione degli interessi del tribunale cantonale non era comprensibile a causa di un’accertamento dei fatti errato (valutazione sbagliata della superficie da destinare a zona). Una piccola zona edificabile isolata ai sensi dell’art. 18 LPT è ammissibile solo se non consente un’ulteriore edificazione dispersa e si basa su una ponderazione degli interessi oggettivamente giustificabile.
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.