Disposizione · 2 decisioni

art. 5 cpv. 1 e 2 ORNI

2 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
2
Accolti (in tutto o in parte)
50 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 5 cpv. 1 e 2 ORNI

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_646/202303.07.2025 · Parzialmente accoltoPer gli impianti di telefonia mobile, i valori limite di immissione dell'ORNI devono essere rispettati anche nei luoghi di soggiorno di breve durata (LSBD). Se il valore limite è esaurito da un impianto, sono necessarie misure aggiuntive (ad esempio barriere o avvisi) per regolare l'accesso ed evitare superamenti.
  2. TF 1C_703/202013.10.2022 · RespintoLa licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile su un fondo residenziale di proprietà del Cantone di Basilea Città è conforme al diritto federale se rispetta le prescrizioni della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (§ 19c LPAmb/BS) e le disposizioni federali di protezione (LPN, OPI) e non ledere in modo illecito il sito costruito protetto.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.