Disposizione · 2 decisioni

art. 41c OPAc

2 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

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Decisioni su art. 41c OPAc

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  1. TF 1C_116/201728.08.2017 · RespintoNello spazio riservato alle acque (art. 41c OPAc) sono ammesse solo installazioni vincolate all'ubicazione o di interesse pubblico; le eccezioni nelle zone densamente edificate richiedono in più la conformità alla destinazione della zona e l'assenza di interessi pubblici preponderanti.
  2. TF 1C_8/201618.01.2016 · RespintoL'istanza precedente ha correttamente statuito che il Comune deve motivare in modo sufficiente la zona di superficie densamente edificata ai sensi dell'art. 41b cpv. 3 OPAc prima di poter fissare una linea di ritiro ridotta rispetto allo spazio riservato alle acque. Fino a quel momento, si applica la disposizione transitoria con una zona di protezione di 20 m.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.