Disposizione · 1 decisione

art. 39 cpv. 2 lett. a LPAc

Una decisione nel corpus invoca questa disposizione.

Decisioni
1
Accolti (in tutto o in parte)
100 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 39 cpv. 2 lett. a LPAc

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  1. TF 1A.30/200610.10.2006 · AccoltoLa rimozione della vegetazione riparia per un porto turistico è ammissibile ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LPN solo per interventi espressamente consentiti dalla legislazione sugli impianti idraulici o sulla protezione delle acque. Poiché il progetto non riguarda né la protezione dalle piene né l’utilizzo della forza idraulica, un’autorizzazione eccezionale è esclusa.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.