Disposizione · 1 decisione

art. 31 cpv. 1 FPolG

Una decisione nel corpus invoca questa disposizione.

Decisioni
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100 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 31 cpv. 1 FPolG

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  1. TF DTF 117 IB 32510.06.1991 · AccoltoLa ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 26 OAPol deve essere esaustiva e effettuata dalla stessa autorità; una suddivisione in decisioni di principio e di dettaglio o una mancanza di coordinamento con altre procedure di autorizzazione viola il diritto federale.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.