Disposizione · 1 decisione

art. 27a LPT

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Decisioni su art. 27a LPT

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  1. TF 1C_666/202021.07.2022 · RespintoRestrizioni agli art. 24c, 24e e 16a-16bis LPT possono essere introdotte nell’ambito della pianificazione cantonale delle utilizzazioni solo se si basano su una base legale cantonale formale ai sensi dell’art. 27a LPT. Un piano di utilizzazione cantonale da solo non è sufficiente, poiché l’art. 27a LPT richiede espressamente una regolamentazione legislativa.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.