Disposizione · 1 decisione

art. 25 cpv. 1 LASec

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Decisioni su art. 25 cpv. 1 LASec

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  1. TF DTF 144 II 36701.01.2018 · RespintoLa limitazione delle abitazioni secondarie ai sensi dell'art. 75b Cost. ridefinisce il contenuto della proprietà e esclude in linea di principio un'indennità per espropriazione materiale, a meno che non vi siano disuguaglianze stridenti o eccessive rigidità. La domanda di indennizzo deve essere rivolta al comune che ha imposto la limitazione della proprietà.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.