Disposizione · 1 decisione

art. 20 cpv. 2 LPAc

Una decisione nel corpus invoca questa disposizione.

Decisioni
1
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100 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 20 cpv. 2 LPAc

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  1. TF 1C_573/201929.09.2020 · AccoltoL’obbligo di sostenere i costi delle misure di protezione delle sorgenti è disciplinato a livello federale dall’art. 20 cpv. 2 LPAmb, ma lascia spazio a regolamentazioni cantonali o comunali se i fatti storici creano una situazione di partenza particolare (ad es. sorgente sconosciuta la cui captazione scatena solo in seguito la necessità di protezione).

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.