Disposizione · 4 decisioni

art. 15 cpv. 1 e 2 LPT

4 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

Decisioni
4
Accolti (in tutto o in parte)
25 %
Media del corpus
25 %

Decisioni su art. 15 cpv. 1 e 2 LPT

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_292/202531.03.2026 · RespintoL’assegnazione provvisoria di un piccolo villaggio alla zona cantonale di borgo (art. 33 OPT) come zona non edificabile è conforme al diritto federale se l’agglomerato, nonostante il numero di edifici abitati, non presenta un carattere chiaramente edificabile e la conservazione del carattere tipico del borgo è prioritaria.
  2. TF 1C_588/202322.08.2024 · RespintoLa revisione parziale anticipata volta a retrocedere le zone edificabili sovradimensionate nel Comune di Rickenbach è conforme al diritto federale, poiché si basa su una visione d’insieme di tutte le zone edificabili rilevanti, applica criteri uniformi e non pregiudica la revisione totale in corso. Gli interessi legati alla ridimensionamento delle zone edificabili…
  3. TF DTF 148 II 41701.01.2022 · AccoltoIl Comune non può rilasciare licenze edilizie prima di aver verificato, in caso di zone edificabili sovradimensionate e di mutamenti rilevanti delle circostanze, se l'assegnazione delle particelle alla zona edificabile sia ancora giustificata (art. 15 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 LPT).
  4. TF 1C_248/201903.02.2020 · RespintoUn piano parziale stradale per la dichiarazione di pubblica utilità di un accesso esistente può essere considerato giustificato dall’interesse pubblico solo se esiste un interesse pubblico sufficiente all’accessibilità. Nel caso di zone edificabili periferiche e non edificate, soggette a un obbligo di retrocessione, l’interesse pubblico deve essere negato se l’utilizzo futuro…

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.