Disposizione · 3 decisioni

art. 14 cpv. 2 ORNI

3 decisioni nel corpus invocano questa disposizione.

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Decisioni su art. 14 cpv. 2 ORNI

Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.

  1. TF 1C_279/202306.02.2025 · RespintoLe disposizioni relative agli impianti di telefonia mobile adattivi al n. 63 dell'allegato 1 dell'ORNI (fattore di correzione, media su 6 minuti) sono conformi al principio di proporzionalità e non violano né il principio di precauzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) né altre disposizioni federali. Il sistema di assicurazione qualità esistente è idoneo a garantire il controllo.
  2. TF DTF 151 II 59301.01.2025 · RespintoL'applicazione di un fattore di correzione alla potenza massima di emissione e la media della potenza di emissione rilevante su 6 minuti per le antenne di telefonia mobile adattive è compatibile con il principio di precauzione in materia ambientale (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Il sistema di assicurazione qualità esistente è idoneo a garantire un funzionamento conforme all'autorizzazione…
  3. TF 1C_101/202113.07.2023 · RespintoLa valutazione degli impianti di telefonia mobile adattivi secondo l’approccio del «caso peggiore» è conforme al diritto federale e soddisfa i requisiti dell’ORNI. I valori limite di immissione e di impianto sanciti nell’ORNI sono conformi alla legge e tengono conto del principio di precauzione.

Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.