Decisioni su art. 1 cpv. 2 LPAmb
Prima le più recenti. Ogni voce porta alla pagina di dettaglio con massima, citazione e testo integrale ufficiale.
- TF 1C_459/2023La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile è conforme al diritto federale se sono rispettati i valori limite di immissione e di impianto dell'ORNI. Il fatto di tenere conto dell'elettrosensibilità o degli effetti non termici non giustifica alcuna deroga ai valori limite vigenti.
- TF DTF 150 II 547Una valutazione globale degli impatti ambientali è obbligatoria quando i sotto-progetti appaiono spazialmente, temporalmente e funzionalmente come un complesso unitario. In mancanza di questa, l’approvazione del piano deve essere annullata e la pratica rinviata per integrazione.
- TF 1C_100/2021I valori limite di immissione e di impianto dell'ONIR per gli impianti di telefonia mobile, compresi le antenne adattive (5G), sono compatibili con il principio di precauzione. L'idoneità dei sistemi di assicurazione qualità (sistemi AQ) per il controllo della potenza di emissione è confermata.
- TF 1C_627/2019La licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile in zona residenziale è conforme al diritto federale se sono rispettati i valori limite di immissione e di impianto dell’ORNI e il terreno è sufficientemente accessibile. Il cumulo delle radiazioni di più impianti è ammissibile a condizione che il valore limite di immissione non venga superato.
- TF 1C_97/2018Un impianto di telefonia mobile in zona edificabile è conforme alla zona se la sua area di copertura comprende, in superficie, notevolmente più terreno fuori zona edificabile che all’interno della zona edificabile. Il rispetto dei valori limite di immissione dell’ORNI è sufficientemente garantito da sistemi di assicurazione qualità, a condizione che i processi definiti siano rispettati.
- TF 1C_323/2017La normativa federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) è esaustiva; le prescrizioni cantonali o comunali non hanno spazio in questo ambito. Il rispetto dei valori limite e l'idoneità del sistema di assicurazione qualità (SAQ) sono determinanti.
- TF 1C_260/2016Per gli impianti di allevamento esistenti in una zona abitata, la distanza minima igienico-sanitaria secondo il rapporto FAT (cifra 512 allegato 2 OIC) deve essere rispettata fino all’edificio abitato più vicino; non è necessario tenere conto delle riserve d’uso. Se la distanza minima è rispettata, non sono necessarie ulteriori misure precauzionali…
Le massime sono sintesi proprie, redatte con l'ausilio dell'IA, dei testi integrali ufficiali (stato al 01.10.2026), tradotte automaticamente dal tedesco. Fa stato unicamente la decisione del tribunale.